Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

Normativa Nazionale   Normativa  Leggi









D.P.R. 08/08/2002 n. 207

c) mediante un finanziamento annuale, nei limiti del fondo a tale scopo stanziato in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero competente e suddiviso in tre capitoli, distintamente riferiti agli oneri di gestione, calcolati tenendo conto dei vincoli di servizio, alle spese di investimento, alla quota incentivante connessa al raggiungimento degli obiettivi gestionali.". "Art. 35 (Istituzione del Ministero e attribuzioni). -

1. È istituito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di tutela dell'ambiente e del territorio; identificazione delle linee

3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni e i compiti dei Ministeri dell'ambiente e dei lavori pubblici, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente Decreto, ad altri Ministeri o agenzie e fatte in ogni caso salve le funzioni conferite alle regioni e agli enti locali anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e

b), della Legge 15 marzo 1997, n. 59; sono altresì trasferite le funzioni e i compiti attribuiti al Ministero delle politiche agricole in materia di polizia forestale ambientale.". "Art. 38 (Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici). -

1. È istituita l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici nelle forme disciplinate dagli articoli 8 e 9.

2. L'Agenzia svolge i compiti e le attività tecnico-scientifiche di interesse nazionale per la protezione dell'ambiente, per la tutela delle risorse idriche e della difesa del suolo, ivi compresi l'individuazione e delimitazione dei bacini idrografici nazionali e interregionali.

3. All'Agenzia sono trasferite le attribuzioni dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, quelle dei servizi tecnici nazionali istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad eccezione di quelle del Servizio sismico nazionale.

4. Lo statuto dell'Agenzia, emanato ai sensi dell'art. 8, comma 4, prevede l'istituzione di un consiglio federale rappresentativo delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, con funzioni consultive nei confronti del direttore generale e del comitato direttivo. Lo statuto prevede altresì che il comitato direttivo sia composto di quattro membri, di cui due designati dal Ministero dell'ambiente e due designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Lo statuto disciplina inoltre le funzioni e le competenze degli organismi sopra indicati e la loro durata, nell'ambito delle finalità indicate dagli articoli 03, comma 5, e 1, comma 1, lettera b), del Decreto-Legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 gennaio 1994, n. 61.

5. Sono soppressi l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, i servizi tecnici nazionali istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Il relativo personale e le relative risorse sono assegnate all'Agenzia.".

-Il Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 reca: "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59.".

- Il comma 6 dell'art. 10 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1 settembre 1999, n. 205, supplemento ordinario), è il seguente: "6. A decorrere dalla data di cui al comma 3, o dalla diversa data indicata in sede di riordino dei Ministeri, sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane, all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, di cui all'art. 38 del Decreto legislativo sul riordinamento dei Ministeri, le funzioni del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con esclusione di quelle attribuite al Servizio idrografico e mareografico ed al Servizio sismico nazionale, fermo restando quanto previsto dall'art. 91 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.".

- L'art. 12 della Legge 6 luglio 2002, n. 137 recante delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonchè di enti pubblici, è il seguente: "Art. 12 (Trasferimento di uffici all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici).

1. All'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici di cui all'art. 38 del Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono trasferiti, con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie, gli uffici biblioteca e documentazione già assegnati, ai sensi dell'art. 10, comma 6, del Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, nell'ambito dell'Ufficio per il sistema informativo unico, al Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri.".

Art. 1. Natura e sede dell'Agenzia

1. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i Servizi tecnici (A.P.A.T.), istituita dall'articolo 38 del Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, negli articoli seguenti indicata con la denominazione: "Agenzia", ha sede in Roma.

2. L'Agenzia è dotata di autonomia tecnico-scientifica, regolamentare, organizzativa, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria nei limiti di quanto previsto dall'articolo 8 del Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, e dal presente statuto.

3. Ai sensi dell'articolo 8, commi 2 e 4, lettera i), del Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Agenzia è sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed è sottoposta al controllo della Corte dei conti.

Art. 2. Competenze e fini istituzionali

1. L'Agenzia svolge i compiti e le attività tecnico-scientifiche di interesse nazionale per la protezione dell'ambiente, per la tutela delle risorse idriche e della difesa del suolo. In tale ambito, essa svolge in particolare

a) le funzioni tecnico-scientifiche concernenti la protezione dell'ambiente, come definite dall'articolo 1 del Decreto-Legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 gennaio 1994, n. 61, nonchè le altre a carattere tecnico operativo o di controllo assegnate all'Agenzia medesima con Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, nell'ambito della normativa vigente

b) le funzioni tecnico-scientifiche concernenti il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo e delle acque di cui agli articoli l e 4 della Legge 18 maggio 1989, n. 183, nonchè ogni altro compito a supporto dello Stato per le funzioni di rilievo nazionale di cui all'articolo 88 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112

c) le funzioni relative al coordinamento tecnico nei confronti delle Agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonchè degli altri organismi eventualmente costituiti per lo svolgimento di analoghe funzioni;

2. L'Agenzia svolge altresì le funzioni e le attribuzioni già di competenza dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali e dei relativi Servizi tecnici, degli Uffici di biblioteca e documentazione dell'Ufficio per il Sistema informativo unico (SIU), ad eccezione di quelle del Servizio dighe, del Servizio sismico e dei rimanenti Uffici per il Sistema informativo unico (SIU) dello stesso Dipartimento. Note all'art. 2:

-L'art. 01 del Decreto-Legge 4 dicembre 1993, n. 496 recante: "Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente", convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 gennaio 1994, n. 61, è il seguente: "Art. 01 (Attività tecnico-scientifiche per la protezione dell'ambiente).

1. Ai fini del presente Decreto, le attività tecnico-scientifiche connesse all'esercizio delle funzioni pubbliche per la protezione dell'ambiente consistono

a) nella promozione, nei confronti degli enti preposti, della ricerca di base e applicata sugli elementi dell'ambiente fisico, sui fenomeni di inquinamento, sulle condizioni generali e di rischio, sulle forme di tutela degli ecosistemi

b) nella raccolta sistematica, anche informatizzata, e nella integrale pubblicazione di tutti i dati sulla situazione ambientale, anche attraverso la realizzazione del sistema informativo e di monitoraggio ambientale in raccordo con i Servizi tecnici nazionali

c) nella elaborazione di dati e di informazioni di interesse ambientale, nella diffusione dei dati sullo stato dell'ambiente, nella elaborazione, verifica e promozione di programmi di divulgazione e formazione in materia ambientale

d) nella formulazione alle autorità amministrative centrali e periferiche di proposte e pareri concernenti: i limiti di accettabilità delle sostanze inquinanti; gli standard di qualità dell'aria, delle risorse idriche e del suolo; lo smaltimento dei rifiuti; le norme di campionamento e di analisi dei limiti di accettabilità e degli standard di qualità; le metodologie per il rilevamento dello stato dell'ambiente e per il controllo dei fenomeni di inquinamento e dei fattori di rischio nonchè gli interventi per la tutela, il risanamento e il recupero dell'ambiente, delle aree naturali protette, dell'ambiente marino e costiero

e) nella cooperazione con l'Agenzia europea dell'ambiente e con l'Istituto statistico delle Comunità europee (EUROSTAT), nonchè con le organizzazioni internazionali operanti nel settore della salvaguardia ambientale

f) nella promozione della ricerca e della diffusione di tecnologie ecologicamente compatibili, di prodotti e sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale anche al fine dell'esercizio delle funzioni relative alla concessione del marchio CEE di qualità ecologica e all'attività di

g) nella verifica della congruità e della efficacia tecnica delle disposizioni normative in materia ambientale nonchè nella verifica della documentazione tecnica, che accompagna le domande di autorizzazione, richiesta dalle leggi vigenti in campo ambientale

h) nei controlli di fattori fisici, chimici e biologici di inquinamento acustico, dell'aria, delle acque e del suolo, ivi compresi quelli sull'igiene dell'ambiente

i) nell'attività di supporto tecnico-scientifico agli organi preposti alla valutazione ed alla prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti connessi ad attività produttive

l) nei controlli ambientali delle attività connesse all'uso pacifico dell'energia nucleare e nei controlli in materia di protezione dalle radiazioni

m) negli studi e nelle attività tecnico-scientifiche di supporto alla valutazione di impatto ambientale

n) in qualsiasi altra attività collegata alle competenze in materia ambientale.

2. Restano ferme le attribuzioni tecniche e di controllo e quelle amministrative di interesse nazionale spettanti, in base alla legislazione vigente, ai Servizi tecnici nazionali e, in materia di igiene degli alimenti, di servizi veterinari, di igiene, prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro e di igiene e sanità pubblica, al Servizio sanitario nazionale.

3. L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente di cui all'art. 1 e le agenzie regionali e delle province autonome di cui all'art. 03, ciascuna nell'ambito delle attribuzioni stabilite dal presente Decreto, sono tenute a prevedere forme di consultazione delle associazioni imprenditoriali di categoria e delle organizzazioni sindacali nelle materie di cui al comma 1 del presente articolo.".

- La Legge 18 maggio 1989, n. 183 reca: "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 maggio 1989, n. 120 supplemento ordinario. L'art. 1 è il seguente: "Art. 1 (Finalità della Legge).

1. La presente Legge ha per scopo di assicurare la difesa del suolo, il risanamento delle acque, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economico e sociale, la tutela degli aspetti ambientali ad essi connessi.

 

Pagina 2/8 - pagine: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

 



Normativa Italiana | Privacy, Disclaimer, © | Contact

2008-2011© Valid CSS! Valid HTML 4.01 Transitional